IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
  Vista  la  legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista  la  legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e
integrazioni, e il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Vista  la decisione del Consiglio di Stato - V sezione, n. 3212 del
18 giugno  2001,  che  ha  annullato  le operazioni elettorali per il
rinnovo  del  Consiglio  regionale  del Molise, svoltesi il 15 aprile
2000;
  Considerato  che  la  regione  e'  ente  costituzionale a carattere
necessario e che pertanto occorre assicurare il compimento degli atti
urgenti  e  improrogabili  da  parte della regione Molise, nelle more
della rinnovazione delle operazioni elettorali suddette;
  Considerato che lo statuto regionale del Molise non e' stato ancora
adeguato  ai principi della citata legge costituzionale n. 1 del 1999
e  che  il  caso dell'annullamento delle operazioni elettorali non e'
previsto dallo statuto vigente;
  Ritenuto  pertanto che per assicurare lo svolgimento dell'attivita'
amministrativa   indispensabile  occorre  intervenire  con  i  poteri
residuali propri del Governo;
  Considerato che dalla normativa vigente si evince l'esistenza di un
principio  generale  dell'ordinamento  che  attribuisce al Governo un
potere  di  intervento  per  assicurare  l'adempimento degli obblighi
attinenti a interessi di rilievo costituzionale;
  Considerato   che  occorre,  nel  dare  esecuzione  alla  decisione
suindicata,    garantire    il    buon    andamento    dell'attivita'
amministrativa;
  Tenuto  conto  che  i  motivi  della  pronuncia  giurisdizionale di
annullamento  non  riguardano  i  soggetti  eletti, ma la regolarita'
delle operazioni elettorali;
  Ritenuto  che, per le suddette finalita', appare congruo consentire
lo  svolgimento  degli  atti  urgenti  e improrogabili da parte degli
stessi organi gestionali che li hanno sinora compiuti;
  Acquisite  le  valutazioni  della  conferenza  dei presidenti delle
regioni, di cui alla nota n. 2074/RI del 21 giugno 2001;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 luglio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro
dell'interno;
                              Decreta:
  A  seguito del pronunciato annullamento delle operazioni elettorali
per  il  rinnovo  del  consiglio  regionale  del  Molise, svoltesi il
16 aprile  2000,  la giunta e il presidente, la cui elezione e' stata
annullata,  provvedono  agli  atti  urgenti e improrogabili sino alla
proclamazione del nuovo consiglio e del presidente della regione.
  Il  Commissario  del  Governo provvede ad indire le elezioni per il
rinnovo  del  presidente  della  giunta  regionale  e  del  consiglio
regionale, ai sensi dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.
    Dato a Roma, addi' 16 luglio 2001
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La   Loggia,   Ministro   degli  affari
                              regionali
                              Scajola, Ministro dell'interno